Come individuare la normativa che il tuo e-commerce deve rispettare determinando cosa vendi dove

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Nell’articolo precedente ho parlato delle classificazioni dell’ecommerce in relazione allo status delle parti coinvolte nel rapporto.

In questo articolo esporrò le ulteriori classificazioni dell’ecommerce che possono essere fatte.

Quanto è importante conoscerle non lo so e non so nemmeno quanto è importante sapere quanto è importante conoscerle.

Certamente averle bene in mente ti aiuterà ad avere un quadro più chiaro di quanto stai facendo e ti aiuterà a capire anche se ti stai muovendo nella giusta direzione, per esempio se intendi vendere all’estero.

Vediamo, quindi, quali sono le classificazioni dell’ecommerce.

eCommerce diretto ed ecommerce indiretto

L’ecommerce è diretto quando tutte le fasi del rapporto si svolgono su Internet. Sia l’acquisto che la “spedizione” vengono effettuate tramite la rete. Ci si rende subito conto che questa forma si realizza quando il bene è immateriale, virtuale, come un software, un ebook, una suoneria, ecc.

L’ecommerce è indiretto, invece, quando è necessario che il bene venga fatto pervenire all’acquirente perchè la transazione si chiuda. Sono tutte le altre ipotesi classiche di vendita online, quelle in cui il commerciante riceve l’ordinazione e poi deve spedire al cliente quanto questi ha acquistato.

Questa distinzione è importante, per esempio, nell’ambito delle vendite internazionali per la determinazione dell’aliquota IVA applicabile alla vendita.

eCommerce, emarketplace e portali

L’ecommerce si riferisce tipicamente ai siti che fanno capo ad un singolo imprenditore.

Quando il sito permette a più imprenditori di vendere i propri prodotti, invece, si parla di emarketplace e di portali.

Il classico esempio di portale è eBay.

In un portale una separazione tra il proprietario dell’infrastruttura necessaria per presentare e permettere di acquistare i prodotti e i soggetti che fornisono i beni da vendere e che effettivamente concludono i contratti. Su eBay, infatti, l’acquisto avviene tra utente e negoziante, non tra utente ed eBay, che invece rimane completamente estraneo all’acquisto strettamente inteso.

Gli emarketplace sono “portali” settoriali, specializzati e sono suddivisi nelle seguenti altre due sottocategorie.

Gli emarketplace orizzontali e gli emarketplace verticali

Gli emarketplace orizzontali sono quelli utilizzati da imprenditori che fanno parte dello stesso anello di una catena produttiva.

Gli emarketplace verticali, invece, vengono utilizzati da imprenditori che gestiscono livelli diversi del ciclo di produzione.

eCommerce fisso ed ecommerce mobile

E’ ecommerce fisso quello realizzato utilizzando un computer fisso; è ecommerce mobile quello realizzato attraverso l’uso di cellulari.

Conclusioni

Non credere che queste suddivisioni siano prive di significato, anzi.
Esse sono importanti in relazione a varie esigenze. Come detto in precedenza, alcune rilevano ai fini della determinazione dell’aliquota IVA applicabile quando si parla di vendite internazionali, altre rilevano in ordine all’individuazione dei centri di responsabilità (se un negoziante non ti manda l’oggetto che hai acquistato puoi ritenere eBay responsabile di questo?), altre rilevano per altre esigenze.

Certamente conoscere queste classificazioni può aiutarti ad avere un quadro più chiaro del commercio elettronico ed a capire meglio se la direzione in cui ti stai muovendo è corretta o meno.

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9 risposte

      1. Si, si cita l’IVA solo nelle conclusioni, ma è un aspetto non molto semplice di cui mi sto occupando in questo periodo per un e-commerce che ha l’ambizione di esportare in tutto il mondo. Che tu sappia, invece, nel caso di un emarketplace qual è la responsabilità dei gestori del sito nel caso di un ordine che non va a buon fine (merce non ricevuta per esempio)?

        1. La risposta non è semplice perchè individuare i soggetti cui ascrivere la responsabilità già di per se può rivelarsi arduo. In più c’è da considerare che il risultato può variare di molto anche in relazione alle innumerevoli variabili che potrebbero dover essere prese in considerazione. La merce, per esempio, potrebbe non essere stata spedita o potrebbe essere andata smarrita dal vettore. Potrebbe essere non conforme, potrebbe essere danneggiata. Sono tutte ipotesi molto diverse l’una dall’altra.

          Molto molto genericamente tenderei ad escludere comunque una responsabilità in capo agli amministratori. Ma ti ripeto, dipende sempre.

          Ciò non toglie che:
          1) Potrebbero comunque essere denunciati e dovrebbero, quindi, affrontare una causa con tutto ciò che ne consegue in termini di tempo, denaro ed impegno.
          2) Ultimamente le regole del gioco sembra stiano cambiando. Vedi gli esempi giornalieri dei vari Facebook, YouTube, le questioni sui service provider in generale.

          In definitiva, francamente, una risposta certa non la trovo. Certo fossi negli amministratori cercherei di tutelarmi al meglio, anche per poter dimostrare una eventuale buona fede. Userei di certo le condizioni generali ma predisporrei anche idonei “sistemi di sicurezza” (es feedback degli utenti). Per evitare il problema alla radice si potrebbero offrire programmi di protezione/rimborso: se il cliente viene comunque rimborsato non denuncerà nessuno e nessuno dovrà sopportare cause. Ovvio che poi cercherei di rifarmi sul venditore disonesto ma sappiamo tutti e due quanto questo può essere difficile.

          In ogni caso eBay è l’esempio migliore che si può portare: usa i feedback, offre le protezioni (sia eBay che PayPal) e comunque viene spesso denunciato. Credo sia da mettere in conto in ogni caso.

          1. Si, come dicevi, ci sono comunque dei rischi anche per i gestori del sito (almeno in Italia). In realtà il caso che mi interessava di più era quello di ebay. Il fatto che google si esponga permettendo il caricamento di materiale con copyright è abbastanza chiaro. Teniamo conto che se togliamo da youtube tutto il materiale con copyright rimane ben poco, quindi anche i loro affari si basano su questo materiale. Invece se avviene qualcosa di illecito o non corretto in un affare attraverso un emarketplace non è detto che i proprietari del sito ne siano al corrente. Mi pare però di capire dall’articolo che mi hai segnalato che in Italia le leggi europee non hanno molta importanza…

          2. Il problema delle leggi, tutte le leggi, italiane e straniere, è che devono essere interpretate e nell’interpretazione c’è sempre un momento “creativo” (ci sono libri e libri sul problema dell’interpretazione). Per questo ti dicevo che individuare la responsabilità è difficile: perchè l’interpretazione può cambiare molto profondamente le cose. D’altra parte esistono gli avvocati che fanno proprio questo…

    1. Ciao Edoardo, mi fa piacere ti sia piaciuto. In ogni caso gli altri articoli sono stati già pubblicati! 🙂

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